Pubblicazione di matrimonio
Cosa fare per la pubblicazione di matrimonio:
Sia il matrimonio civile, sia il matrimonio religioso con effetti civili devono essere preceduti
dalla pubblicazione, che consiste nell'affissione in un apposito spazio presso la porta della
casa comunale di un avviso recante l'indicazione delle generalità dei nubendi e del luogo
in cui essi intendono celebrare il matrimonio. Scopo della pubblicazione è di rendere nota al pubblico l'intenzione di
due persone di contrarre matrimonio tra loro e, quindi, di favorire l'accertamento dell'esistenza di eventuali impedimenti,
consentendo alle persone legittimate di fare opposizione.
La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno degli sposi
ed è fatta nei comuni di residenza di entrambi.
La richiesta deve essere fatta dai nubendi, che devono esibire un documento di
identità in corso di validità e presentare, in caso di matrimonio da celebrarsi con rito religioso valido agli effetti civili,
la richiesta delle pubblicazioni civili da parte del parroco.
Gli altri documenti necessari sono acquisiti d'ufficio dall'ufficiale
dello stato civile.
Per i nubendi minori, si deve produrre il decreto di ammissione al matrimonio rilasciato dal tribunale per i minorenni.
I cittadini stranieri devono produrre il nulla osta al matrimonio, di cui al
l'art. 116 del codice civile, rilasciato dall'autorità competente del proprio paese.
L'atto di pubblicazione, che è soggetto all'imposta di bollo (euro 10,33), deve rimanere affisso per
almeno otto giorni consecutivi.
Trascorsi i 3 giorni successivi alla pubblicazione, viene rilasciato il
certificato di eseguita pubblicazione e da quel momento può essere celebrato il matrimonio.
Se il matrimonio
non è celebrato nei 180 giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.
Per le pubblicazioni del Matrimonio, occorre (per entrambi gli sposi):
Autocertificazione di Nascita - clicca qui per il certificato di Nascita on line
Autocertificazione di Residenza - clicca qui per il certificato di Residenza on line
Autocertificazione di Cittadinanza - clicca qui per il certificato di Cittadinanza on line
Richiesta del parroco del Comune (se il matrimonio è religioso);
Matrimonio Civile
La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell`ufficiale dello stato civile.
ll matrimonio civile deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti al Sindaco o altro ufficiale dello stato civile
delegato, il quale alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144, 147 del codice
civile; quindi riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra,
la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e moglie,
e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.
Se al momento del matrimonio
gli sposi non dichiarano all'ufficiale dello stato civile di scegliere il regime della
separazione dei beni, si instaura automaticamente il regime della comunione.
Gli sposi possono comunque in qualsiasi tempo modificare tale regime patrimoniale,
rivolgendosi ad un notaio.
All'atto della celebrazione del matrimonio,
gli sposi possono anche dichiarare di riconoscere eventuali figli naturali
nati dalla loro unione.
Con il matrimonio dei genitori i figli naturali riconosciuti assumono lo stato di figli legittimi.
Matrimonio religioso con effetti civili
Lo Stato Italiano riconosce effetti civili al matrimonio celebrato davanti a un ministro
del culto cattolico e trascritto nei registri dello stato civile, secondo quanto previsto
dal Concordato con la Santa Sede e dalle leggi speciali in materia (matrimonio concordatario).
Sono inoltre riconosciuti effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri dei culti
ammessi nello Stato, purché vengano osservate le formalità preliminari previste dalle leggi
speciali in materia legge e che venga effettuata la
trascrizione dei relativi atti nei registri di matrimonio.
Il matrimonio concordatario
La celebrazione del matrimonio concordatario deve essere preceduta dalla pubblicazione
civile e, quindi, dal rilascio, da parte dell'ufficiale dello stato civile, del
certificato attestante l'inesistenza di cause che si oppongono alla celebrazione
di un matrimonio valido agli effetti civili. Subito dopo la celebrazione,
il parroco deve spiegare agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura
degli articoli 143, 144, 147 del codice civile, riguardanti i diritti e doveri dei
coniugi, e redigere, in doppio originale, l'atto di matrimonio, nel quale possono
essere inserite eventuali dichiarazioni dei coniugi in ordine alla scelta del regime
di separazione dei beni e al riconoscimento di eventuali figli naturali nati dalla loro unione.
Successivamente uno degli originali dell'atto viene trasmesso all'ufficiale dello stato civile
per la trascrizione nei registri di matrimonio.
Dopo la trascrizione dell`atto di matrimonio,
l'ufficiale dello stato civile potrà rilasciare i relativi estratti e certificati di stato civile.
Rapporti patrimoniali fra i coniugi
I rapporti patrimoniali tra i coniugi, in mancanza di diversa convenzione, sono disciplinati
dalle regole della comunione dei beni. I coniugi che intendono scegliere il regime della
separazione dei beni devono farne espressa dichiarazione al momento della celebrazione
del matrimonio oppure successivamente, mediante atto notarile. In entrambi i casi la scelta
del regime della separazione dei beni viene annotata a margine dell'atto di matrimonio e
quindi riportata negli estratti dell'atto stesso, che possono essere rilasciati,
su richiesta, dall'ufficiale dello stato civile del comune di iscrizione o trascrizione
dell'atto di matrimonio. Pertanto, se dall'estratto non risulta alcuna annotazione, ciò
significa che fra i coniugi vige il regime della comunione dei beni. Oltre alla separazione dei beni,
il codice civile prevede altre convenzioni matrimoniali alternative alla comunione dei beni, quali la
comunione convenzionale e il fondo patrimoniale. Anche queste devono essere stipulate con atto pubblico
e vanno annotate a margine dell'atto di matrimonio.
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